E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021) il decreto legislativo di recepimento italiano della direttiva 2019/904 (SUP).
L’articolo 5 al comma 1 vieta “l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile” e al comma 3 riserva uno spazio applicativo ai manufatti in bioplastica compostabile.
In particolare il comma 3 citato prevede che:
Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato;
b) qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo è fissata (art. 17) al quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.