Ordinanze Sentenze Pronuncie

In questa pagina si trovano le principali sentenze e delibere di interesse giuridico rese nel settore delle bioplastiche. Anche le pronunce in questione, infatti – oltre alle previsioni normative illustrate nelle precedenti sezioni – hanno contribuito alla definizione e all’affermazione del ruolo delle bioplastiche nello sviluppo e nell’evoluzione delle politiche ambientali.

Pronuncia Iap n.95/15

Pronuncia dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria n. 95 del 2015 sulla comparazione del ciclo di vita delle stoviglie in plastica tradizionale rispetto a quello delle stoviglie compostabili. In particolare, il Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria ha ritenuto la campagna pubblicitaria fondata su tale comparazione in contrasto con il Codice di Autodisciplina. Da un lato, infatti, quest’ultima non chiariva che il bilancio del diverso impatto ambientale era stato effettuato tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei diversi materiali e non solo del loro tratto terminale (c.d. fine vita). Dall’altro, la pubblicità si poneva in termini eccessivamente perentori rispetto a un dibattito scientifico non ancora definito, procedeva da un’analisi tecnica condotta solo su alcuni materiali e non su altri e suscitava disorientamento nel pubblico, idoneo a ingenerare inganno.

Concorrenza sleale, indebita appropriazione di pregi e rilascio di false dichiarazioni di biodegradabilità – Sentenza Trib. Milano, Sez. impresa A, 28 luglio 2015, n. 9114.

Con la sentenza in questione, il Tribunale di Milano ha condannato dei soggetti che rilasciavano false dichiarazioni di biodegradabilitĂ  e ha ritenuto la condotta di questi responsabile anche per concorrenza sleale e indebita appropriazione di pregi relativi a tali dichiarazioni.

Moral suasion AGCM – marzo 2015 – sacchetti oxo-degradabili

Nel marzo 2015 l’AGCM ha chiuso un procedimento aperto su segnalazione di Assobioplastiche contro le imprese della GDO commercializzanti sacchetti oxo-degradabili con ingannevoli dichiarazioni di biodegradabilità. Recependo la tesi dell’Associazione, l’Autorità ha confermando che “il vanto della “biodegradabilità” [è] caratteristica non spendibile ai sensi delle norme di settore in relazione a shopper realizzati in un materiale siffatto”. Le aziende della GDO segnalate si sono impegnate a non utilizzare il vanto “biodegradabile” su tali shopper in plastica additiva e a sostituirli con quelli compostabili conformi alla UNI EN 13432:2002.

Pubblicità ingannevole e comparativa biodegradabili – provvedimento AGCM n. 21942 (Bollettino n. 51 del 17 gennaio 2011).

Con la decisione in esame, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha affermato che costituiscono una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 145 del 2007 i messaggi pubblicitari di alcuni operatori pubblicitari, volti a promuovere l’utilizzo dell’additivo chimico “ECOM Masterbatch Pellet” attraverso vanti relativi alla capacità dello stesso di rendere biodegradabili e compostabili svariate materie plastiche tradizionali e alla superiorità dello stesso rispetto ad altri prodotti indicati nel provvedimento.